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Bonus investimenti ordinari e strumentali 4.0: cosa succede dopo il 31 dicembre

Novembre 23, 2022

La data del 31 dicembre 2022 rappresenta uno spartiacque sia per il bonus beni strumentali “4.0” che per quello relativo ai beni “ordinari”.

 

Per la prima tipologia di beni, a partire dal 2023, l’agevolazione è riconosciuta nella misura inferiore del 20%, 10% e 5% rispettivamente per ogni scaglione.

 

Per la seconda tipologia di beni, invece, salvo proroghe nella nuova legge di bilancio, dal 1° gennaio 2023, la suddetta agevolazione non spetterà più.

 

Il 31 dicembre 2022 rappresenta uno spartiacque non solo per quanto riguarda il bonus beni “4.0”, ma anche quello relativo ai beni “ordinari”.

È necessario considerare, infatti, che sia per i beni materiali che per i beni immateriali “4.0”, a partire dal 2023 la misura del credito d’imposta si riduce.

Beni materiali “4.0”

Relativamente ai beni materiali “4.0” (di cui all’Allegato A alla Legge n. 232/2016), se per gli investimenti effettuati nel 2022, o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023 in caso di prenotazione entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura:

 

– del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– del 20% per la quota di investimenti tra i 2,5 milioni di euro e i 10 milioni di euro;

– del 10% per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e i 20 milioni di euro,

 

per gli investimenti effettuati nel 2023 il credito d’imposta è riconosciuto, rispettivamente, nella misura inferiore del 20%10%  e  5%. (cioè SI DIMEZZA)

 

La percentuale del 5%, per la quota di investimenti tra 10 milioni e 50 milioni di euro, è prevista anche per le modifiche introdotte dell’articolo 10 del D.L. 4/2022 con riferimento agli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obbiettivi di transizione ecologica. I suddetti investimenti dovranno essere individuati con un apposito Decreto Ministeriale.

Beni immateriali “4.0”

Per quanto riguarda, invece, i beni immateriali “4.0” (di cui all’Allegato B alla Legge n. 232/2016) si ricorda l’incremento dell’agevolazione in parola, in via straordinaria, previsto dall’articolo 21 del D.L. 50/2022, riconoscendo un credito d’imposta pari al 50% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Anche per tali beni, qualora non sia possibile usufruire del termine “lungo” del 30 giugno 2023, la misura del beneficio viene ridotta in misura pari al 20%.

Beni strumentali “ordinari”

Con riferimento ai beni strumentali “ordinari”, il credito d’imposta per tali investimenti, sia materiali che immateriali, salvo modifiche ad opera della prossima legge di bilancio o di ulteriori disposizioni, risulta essere in dirittura di arrivo, considerando il termine del 31 dicembre 2022.

Si ricorda che, a norma dell’articolo 1, comma 1051 della Legge 178/2020, il credito d’imposta spetta per i beni materiali e immateriali strumentali, nuovi e destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Il carattere della strumentalità comporta che tali beni devono essere, appunto, strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione. I beni devono, quindi, essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.

In tal senso, sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, ossia i “beni merce”, i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita e i materiali di consumo.

In merito alla novità, secondo i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria, tale requisito sussiste nel caso in cui il bene sia acquistato dal produttore o nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato.

Infine, come già specificato, i beni devono rispettare il requisito della territorialità, ossia devono essere destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.

Stante quanto sopra, per gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari”, il credito d’imposta spetta alle condizioni e nelle misure previste dai commi 1054 e 1055 dell’articolo 1 della Legge n. 178/2020.

A tale riguardo, gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 o nel termine “lungo” del 31dicembre 2022, così come prorogato dal D.L. n. 228/2021, rispetto al 30 giugno 2022, possono godere dell’agevolazione in misura pari al 10% nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per quelli immateriali.

Ancora, per tutti gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, senza considerare la prenotazione del termine “lungo”, potranno beneficiare dell’agevolazione in misura pari al 6% del costo, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento. Qualora, invece, entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, l’investimento potrà prolungarsi fino al 30 giugno 2023, avvalendosi, appunto, del termine “lungo”.

Per gli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati nel corso del 2023, al momento, non è ancora previsto alcun credito d’imposta in considerazione del fatto che la precedente legge di bilancio ha prorogato e modificato fino al 2025 l’agevolazione spettante per i beni materiali e immateriali “4.0”.

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