La Ragioneria dello Stato fuga ogni dubbio: sì alla cumulabilità degli incentivi coperti dal PNRR (incluso Transizione 4.0) con altre misure (Nuova Sabatini e Credito d’Imposta Sud)
Iniziamo il 2022 con una bella notizia che dissipa ogni dubbio residuo in merito alla cumulabilità delle misure di incentivo finanziate con risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con altre agevolazioni: questi incentivi possono infatti essere cumulati, a patto naturalmente di non coprire gli stessi costi.
A specificarlo in via definitiva è la nuova Circolare N. 33 della Ragioneria dello Stato datata 31/12/2021 e firmata dal Ragioniere Generale dello Stato Biagio Mazzotta (scarica qui il documento completo: Circolare 33 del 31 12 2021)
La questione era emersa a seguito soprattutto della Circolare n. 21 della stessa Ragioneria dello Stato datata 14 ottobre 2021, che disponeva le Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR.
In particolare, aveva destato preoccupazioni il richiamo della Ragioneria all’”obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”.
Nella nuova circolare di chiarimento il Ragioniere Mazzotta sottolinea invece che doppio finanziamento e cumulo sono due principi distinti e non sovrapponibili. Il primo era e resta vietato, il secondo invece è previsto e consentito.
Come spiega Mazzotta, “il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura”.
La cumulabilità invece “si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento”. Quest’ultima fattispecie è prevista e consentita nell’ambito del PNRR dall’art. 9 del Regolamento UE 2021/241, là dove recita: Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione.
La regola vale anche per il Piano Transizione 4.0
Le misure del piano Transizione 4.0 sono tra quelle maggiormente interessate da questa disciplina. Ricordiamo infatti che sull’acquisto di beni strumentali insistono diversi incentivi (es. la Nuova Sabatini o il credito d’imposta per il Mezzogiorno).
Nella circolare, la Ragioneria dello Stato specifica – se mai ve ne fosse ulteriore bisogno – che “quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche”.