Transizione 4.0 – investimenti interconnessi nel 2022 ma realizzati in anni precedenti – precisazioni
Buongiorno,
una importante precisazione su tema Transizione 4.0 – Investimenti interconnessi nel 2022 ma realizzati in anni precedenti, precisazioni:
Il tema è abbastanza complesso ed allego una specifica del MEF in materia:
- Per godere del beneficio il macchinario già alla data del 2020 ( anno di entrata in funzione ) doveva avere i requisiti della 4.0 ed è stato “interconnesso” solo per un ritardo.
- Se invece nel 2020 il bene non era 4.0 è lo è diventato o lo diventerà nel 2022 , sono agevolabili solo i costi dell’interconnessione e non di tutto il macchinario.
In conclusione è possibile affermare che, in caso di interconnessione dei beni agevolabili (4.0) in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione deve ritenersi comunque fruibile l’agevolazione, sempreché le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell’agevolazione.
In ogni caso, la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta;
la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.
Attenzione quindi al rispetto delle indicazioni sopra citate