Monitoraggio degli investimenti in beni strumentali prenotati nel 2021 – fino a quanti anni si può compensare il credito d’imposta?
La “prenotazione” del credito di imposta con le aliquote del 2021 riguarda gli investimenti in beni strumentali per i quali entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (articolo 1, comma 1056, L. 178/2020).
La consegna del bene dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022. Il termine è stato così prorogato, rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno 2022, dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe.
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Con riferimento agli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, per la determinazione del credito d’imposta si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Ai fini della “prenotazione” del credito di imposta con le aliquote del 2021, è considerata valida la consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo con estensione temporale al 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 sia stato sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e sia avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.
Tali prenotazioni dovranno essere segnalate, per la prima volta, nel quadro RU del modello Redditi, con riferimento all’anno di prenotazione.
Le istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi SC 2022 per i redditi 2021 richiamano l’attenzione sul punto.
Ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte dell’Italia degli obiettivi previsti nel piano, nella sezione RU vanno indicati, fermi restando i termini di utilizzo del credito d’imposta previsti dalla legge, anche i dati degli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto, anche se non ricompresi nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione per l’anno 2021.
In particolare, nel Rigo RU5 occorre indicare, nella colonna 2, l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (2021) ed entro il 31 dicembre 2022, per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto. Tale importo dovrà essere riportato anche nel rigo RU12 nel totale da riportare nell’anno successivo.
Inoltre, nella sezione IV, va compilato il rigo RU140 nel quale sono indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione 2021 ed entro il 31 dicembre 2022, per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto.
Questa attività di monitoraggio si affianca alle comunicazioni (previste dal D.M. 06.10.2021) che devono essere trasmesse al Mise tramite la pec benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it , entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti 4.0. Nella comunicazione occorre indicare la tipologia di investimento effettuata e altre forme di agevolazione di cui eventualmente l’impresa ha usufruito (iperammortamenti, innovation manager, tipologie di tecnologie abilitanti il paradigma 4.0 collegate agli investimenti).
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “prenotati” nell’anno 2021 è infine utilizzabile, secondo le ordinarie regole, esclusivamente in compensazione (articolo 17 D.Lgs. 241/1997) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere:
- dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti non 4.0 di cui ai commi 1054 e 1055, dell’articolo 1 L. 178/2020, ovvero
- a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti 4.0 di cui ai commi 1056, 1057, 1057-bis, 1058, 1058-bis, 1058-ter dell’articolo 1 L. 178/2020.
Tale anno di riferimento è riportato nel modello F24 nel momento di utilizzo, nella forma AAAA.
In caso di ritardo nell’interconnessione l’agevolazione non viene meno, sempreché le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell’agevolazione in esame.
In ogni caso, la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente (risposta 71/E/2022).
Nel caso in cui la quota annuale di credito di imposta – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno (circolare 9/E/2021 e risposta 602/E/2021).