Transizione 4.0: come funziona il credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design
Pubblicate in Gazzetta ufficiale le disposizioni applicative per il nuovo credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design, una delle misure previste dal Piano Transizione 4.0 da 7 miliardi di euro per sostenere la competitività delle imprese e valorizzare il Made in Italy.
Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design – previsto dalla legge di Bilancio 2020 – intende favorire i processi di transizione digitale, nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.
Con il decreto del 26 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 luglio 2020, il MISE ha stabilito le disposizioni applicative del credito d’imposta, definendo le attività ammissibili, gli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell’aliquota del bonus, insieme ai criteri per la determinazione e l’imputazione temporale delle spese ammissibili e in materia di oneri documentali.
***
Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design
***
Attività di ricerca e sviluppo
Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta i lavori svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d’imposta precedenti, classificabili in una o più delle seguenti categorie generali:
- a)ricerca fondamentale
- b)ricerca industriale
- c) sviluppo sperimentale
Attività di innovazione tecnologica
Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo, svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.
Attività di design e ideazione estetica
Si considerano attività ammissibili al credito d’imposta i lavori di design e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti).
Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.
Per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d’imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d’imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
Maggiorazione dell’aliquota del bonus e base di calcolo
Per l’applicazione della maggiorazione dal 6% al 10% della misura del credito d’imposta, prevista per le attività di innovazione tecnologica, si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore.
Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, si considerano ammissibili le spese imputabili al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Come viene riconosciuto il credito d’imposta
Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico:
- il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12%delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati:
- il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6%delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
Per le attività di design e ideazione estetica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri:
- il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Chi sono i beneficiari
Il credito d’imposta è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
La fruizione del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Come richiederlo
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale.
La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.