Studio Associato S.r.l. | Circolare direttoriale 22 settembre 2020, n. 239062 – Nuova Sabatini
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Circolare direttoriale 22 settembre 2020, n. 239062 – Nuova Sabatini

Settembre 24, 2020

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Indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni Decreto Semplificazioni

 La circolare recepisce le modifiche introdotte dall’articolo 39, comma 1, del Decreto Semplificazioni, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, con particolare riferimento alla possibilità di procedere all’erogazione del contributo in favore della PMI beneficiaria in un’unica soluzione, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 17 luglio 2020.

 

Nuovo Iter semplificato per la richiesta di erogazione del contributo

Sono state introdotte dalla circolare direttoriale n. 296976 del 22 luglio 2019 nuove modalità operative per la richiesta di erogazione del contributo. Fermo restando che la trasmissione della documentazione deve essere effettuata secondo il piano temporale già in vigore, il nuovo iter di richiesta di erogazione consente alle PMI beneficiarie, previo accesso alla Piattaforma Informatica (disponibile al seguente indirizzo https://benistrumentali.dgiai.gov.it), la compilazione guidata della:

  • Dichiarazione di ultimazione dell’investimento (di seguito: modulo DUI) contenente l’elenco dei beni oggetto di agevolazione, da inoltrare al Ministero tramite Piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore;
  • Richiesta Unica di erogazione (di seguito: modulo RU) contenente tutte le singole quote annuali di contributo previste dal piano temporale di liquidazione indicato nel decreto di concessione, da inoltrare al Ministero tramite piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore;
  • Richiesta di Pagamento (di seguito: modulo RP) che attiva il pagamento di ciascuna quota successiva alla prima, da presentare annualmente al Ministero, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma.

Inoltre, al fine di agevolare la fase transitoria, le PMI che abbiano già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 devono compilare e trasmettere al Ministero, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la Richiesta di erogazione delle Quote di contributo Rimanenti (di seguito: modulo RQR).

 

Erogazione del contributo in un’unica soluzione per i finanziamenti di importo non superiore a 200 mila euro

In seguito al recepimento dell’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per le domande di agevolazione che presentano un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro, presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 17 luglio 2020, il contributo è erogato dal Ministero alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l’erogazione della prima quota.

Per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° maggio 2019, aventi un importo del finanziamento deliberato non superiore a 100 mila euro, rimane confermata l’erogazione del contributo in favore della PMI beneficiaria in un’unica soluzione, come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 30 aprile 2019 n. 34.

 

Innalzamento da 2 a 4 milioni di euro dell’importo massimo dei finanziamenti concedibili per singola impresa.

L’articolo 20 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), ha innalzato da 2 a 4 milioni di euro l’importo dei finanziamenti concedibili a ciascuna impresa agevolabili ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 e successive modificazioni e integrazioni (“Nuova Sabatini”). In virtù della predetta modifica normativa, le imprese possono presentare domanda di agevolazione utilizzando il nuovo modulo disponibile nella sezione presentazione domande. Si precisa che le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019), qualora comportino, in via cumulata, il superamento del precedente limite di finanziamento di 2 milioni di euro, saranno comunque accettate dal Ministero dello sviluppo economico, anche se presentate utilizzando il precedente modulo di domanda.

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