Studio Associato S.r.l. | Come il coronavirus cambia il Fondo di garanzia per le PMI
ULTIMI AGGIORNAMENTI
Archivio

Come il coronavirus cambia il Fondo di garanzia per le PMI

Ottobre 22, 2020

***

 

Il Covid cambia il profilo del Fondo di Garanzia per le PMI, uno strumento operativo da vent’anni. Come funziona e cosa cambia con le ultime novità introdotte.

 

Istituito con Legge n. 662/96 e operativo dal 2000, il Fondo di garanzia PMI è uno strumento agevolativo del Ministero dello Sviluppo Economico gestito da Mediocredito centrale, volto a sostenere le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie.

Chi può accedere al Fondo di garanzia PMI

I beneficiari finali, cui viene concessa la garanzia pubblica, sono le piccole e medie imprese, incluse le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale. Nel novero dei beneficiari rientrano anche:

  • consorzie le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese, e le società consortili miste;
  • iprofessionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali.

Rispetto alla prima formulazione dei decreti Cura Italia e Liquidità, la platea dei beneficiari si è estesa a: enti del terzo settore, professionisti organizzati in studi associati, agenti di assicurazione, subagenti e broker.

Come funziona il Fondo di garanzia PMI?

Per favorire l’accesso al credito di tali soggetti il Fondo prevede la concessione di una garanzia pubblica che si affianca, e spesso si sostituisce, alle garanzie reali portate dalle imprese. Ciò significa che, grazie al Fondo, l’impresa può ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.

La garanzia del Fondo è un’agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti.

Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente: tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma per quanto concerne la parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

Quali operazione garantisce?

L’intervento riguarda tutti i tipi di operazioni, a breve e medio-lungo termine, sia per iniettare liquidità nelle casse delle imprese, sia per permettere investimenti.

La garanzia è concessa, in favore dei soggetti beneficiari finali, con le seguenti modalità:

  • garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori, anche in qualità di capofila di pool di soggetti finanziatori;
  • riassicurazione e controgaranzia, su richiesta dei soggetti garanti, anche in qualità di capofila di pool di soggetti garanti.

La riassicurazione e la controgaranzia possono essere richieste dai soggetti garanti congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria esclusivamente nel caso in cui le garanzie concesse dai soggetti garanti siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore, anche attraverso un congruo acconto.

Qualora le garanzie concesse dai soggetti garanti non abbiano le predette caratteristiche, i soggetti garanti possono richiedere solo la riassicurazione.

Come presentare la domanda e quali sono i tempi di risposta

L’impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo, ma deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento chiedendo che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda.

In alternativa, può rivolgersi a un Confidi accreditato che garantisce l’operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo.

I tempi di risposta erano già piuttosto snelli, ma i tempi sono stati accorciati per far fronte allo shock economico causato dall’emergenza Covid-19: con il decreto Cura Italia e con il decreto liquidità, infatti, è previsto uno snellimento delle pratiche.

Cosa cambia con il decreto Cura Italia

Per aiutare le imprese a far fronte all’emergenza coronavirus, il Governo ha previsto un accesso semplificato al Fondo di garanzia per le PMI. In tal senso, il decreto Cura Italia (dl 18/2020) ha introdotto alcune importanti novità:

  • L’importo massimo garantito per impresa è stato innalzato da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro;
  • Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti(rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario);
  • Viene estesa la durata della garanziasui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici;
  • È annullato il pagamento delle commissioniper il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto;
  • Sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo);
  • La durata della garanzia del Fondo è estesa automaticamente per le PMI che concordano con la banca la sospensione dei pagamenti oggetto di moratoria.

Le novità del decreto Liquidità

Successivamente, il decreto liquidità (dl 23/2020) ha portato la garanzia al:

  • 100% per prestiti fino a 30mila euro, senza alcuna valutazione del merito di credito;
  • 100% (di cui 90% dallo Stato e 10% dai Confidi) per i prestiti fino a 800mila euro, senza valutazione andamentale;
  • 90% nei casi restanti con tetto a 5 milioni di importo garantito e senza valutazione andamentale.

In quest’ utimo caso possono accedere al finanziamento le imprese fino a 499 dipendenti, che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni.

La lettera m), comma 1, articolo 13 del Decreto legge 8 aprile 2020, n.23 (DL Liquidità), ha introdotto una procedura semplificata e di immediato accesso alla garanzia del Fondo, prevedendo il rilascio da parte del Fondo di una copertura pari al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti concessi in favore di:

  • piccole e medie imprese;
  • persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, ivi comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti;
  • agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker;
  • enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento.

In tutti i casi l’importo del prestito garantito non può superare il 25% dell’ammontare dei ricavi del beneficiario, risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata. Per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 va dimostrato tramite idonea documentazione, come ad esempio un’autocertificazione.

La restituzione del prestito fino a 30mila euro è in 10 anni (nella prima versione del dl Liquidità era di 6 anni) e l’inizio del rimborso del capitale scatta non prima di 2 anni dall’erogazione. Per i prestiti fino a 800mila euro, per cui è possibile  richiedere anche una copertura al 100% del finanziamento (90% garanzia diretta più la garanzia del 10% di un Confidi), la restituzione è in 30 anni.

Le novità del decreto Agosto

Oltre a rifinanziare con 7,3 miliardi di euro nel triennio 2023-2025 il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il decreto Agosto prevede anche un allargamento della platea delle imprese ammissibili.

L’accesso al Fondo di garanzia si allarga anche alle aziende che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato un piano in tal senso, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze.

Il decreto precisa inoltre su che base viene calcolata la dimensione aziendale per l’accesso al Fondo di garanzia per le PMI. Si specifica cioè che il limite di 499 dipendenti per accedere ai finanziamenti è determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l’anno 2019.

Sempre sul fronte dei beneficiari, il provvedimento ritocca quanto previsto dalla cosiddetta lettera m) del DL Liquidità, che aveva incluso fra coloro che potevano richiedere il rilascio da parte del Fondo di una copertura pari al 100%, fra gli altri, anche agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker. Il decreto Agosto allarga il raggio alle “persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO“. Ciò significa che tutti gli operatori del credito agenti in Attività Finanziaria e Collaboratori potranno  accedere al Fondo Centrale di Garanzia e ai micro-finanziamenti con Garanzia Statale al 100%.

Iscriviti alla nostra newsletter e unisciti agli altri 1.916 iscritti.