Studio Associato S.r.l. | Legge di Bilancio 2020: addio super ed iper ammortamento sostituiti dal nuovo Credito d’Imposta
ULTIMI AGGIORNAMENTI
Archivio

Legge di Bilancio 2020: addio super ed iper ammortamento sostituiti dal nuovo Credito d’Imposta

Gennaio 13, 2020

 

Si tratta di modifiche annunciate a metà novembre dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli al termine del tavolo su Transizione 4.0 e pensate per ampliare la platea delle imprese cui sono diretti gli incentivi per la transizione 4.0

Addio super e iper ammortamento, arriva il credito d’imposta, per gli investimenti previsti dal Piano Impresa 4.0 il super e l’iperammortamento sono sostituiti da un credito d’imposta:

  • Nel caso dei beni ordinari – ex super ammortamento – il credito d’imposta è del 6% per investimenti fino a 2 milioni di euro.
  • Nel caso dei beni Industria 4.0 – ex iper ammortamento – il credito d’imposta è del: 
    • del 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni, 
    • del 20% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni.

 

Dimezzato il tetto agli investimenti per i beni materiali connessi a Industria 4.0 (il cosiddetto Allegato A della legge 232/2016) coperti dall’iper ammortamento: dai 20 milioni attuali si passa a 10 milioni.

 

Per quanto riguarda invece i beni immateriali (il cosiddetto Allegato B della 232/2016) si passa a un’aliquota del credito d’imposta del 15% per investimenti fino a 700mila euro.

 

I beneficiari del credito d’imposta sono le imprese che, a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 – in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

 

Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti: 

  • veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali;
  • beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
  • fabbricati e le costruzioni;
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). L’allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;  i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

 

Attenzione resta da appurare la cumulabilità con la Nuova Sabatini per la quale si attendono i decreti attuativi

Iscriviti alla nostra newsletter e unisciti agli altri 1.916 iscritti.