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Sabatini ter: definiti i requisiti per l’acquisto di impianti fotovoltaici

Settembre 13, 2019

 

A rischio i finanziamenti della Sabatini ter sugli impianti fotovoltaici se l’acquisto non rientra in un più ampio programma di investimento. Lo ha specificato il Ministero dello Sviluppo Economico con un nuovo parere contenuto nelle FAQ pubblicate sul proprio sito internet. Le imprese che hanno già richiesto il finanziamento per l’acquisto di un impianto fotovoltaico potrebbero, quindi, vedersi recapitare un preavviso di revoca. Chi è intenzionato a presentare domanda dovrà, invece, rispettare i requisiti aggiuntivi richiesti per finanziare l’investimento nell’impianto fotovoltaico. Quali sono i requisiti richiesti?

Problemi in vista per le PMI che hanno in corso o intendono finanziare gli investimenti in impianti fotovoltaici utilizzando la Sabatini ter. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato il proprio parere pubblicato tramite il servizio di domande frequenti (FAQ) presente sul proprio sito internet.

Le imprese che hanno già richiesto di finanziare con la Sabatini un impianto fotovoltaico potrebbero quindi vedersi recapitare un preavviso di revoca, motivato dal cambio in corsa di parere. Chi, invece, è intenzionato a presentare domanda dovrà fare attenzione a rispettare i requisiti aggiuntivi richiesti per finanziare l’impianto fotovoltaico.

Leggi anche Sabatini ter: come evitare la perdita del contributo

Nuovo parere sul fotovoltaico

Il Ministero dello Sviluppo Economico conferma il via libera per il finanziamento degli impianti fotovoltaici laddove l’impresa che presenta domanda svolga attività di produzione di energia; in questo caso, non sono richiesti particolari requisiti di progetto, se non quelli già esplicitati dalla normativa.

La novità riguarda le imprese che svolgono attività diverse dalla produzione di energia, per le quali, secondo il nuovo parere, l’acquisto di un impianto fotovoltaico deve far parte di un investimento in beni strumentali all’attività svolta configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento comunitario di riferimento.

A margine rimane confermato il primo parere rilasciato dal Ministero, il quale prevedeva che l’acquisto di un impianto fotovoltaico fosse considerato come spesa ammissibile alle agevolazioni laddove rientrasse nel concetto di impianti: macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c.

Le imprese quindi, a parere del Ministero, possono finanziare l’acquisto di un impianto fotovoltaico attraverso la Sabatini ter solo se tale impianto è inserito nel complesso di un piano di investimenti in beni strumentali. Diversamente, se l’impresa acquista un impianto fotovoltaico ma non prevede ulteriori investimenti in beni strumentali, non è possibile ottenere l’agevolazione.

Confronto con il precedente parere

Nuovo parere Vecchio parere
6.2 E’ ammissibile l’acquisto di un impianto fotovoltaico?

Fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia, per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto fotovoltaico, per le imprese che svolgono attività diverse dalla produzione di energia l’acquisto di un impianto fotovoltaico deve far parte di un investimento in beni strumentali all’attività svolta configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento comunitario di riferimento.

Ciò premesso, l’acquisto di un impianto fotovoltaico è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di “impianti”, come chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c.

6.2 E’ ammissibile l’acquisto di un impianto fotovoltaico?

L’acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell’attività d’impresa è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di “impianti”, come chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c.(Art. 5 DM 27 novembre 2013 – P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

Ampliamento di uno stabilimento esistente

La Sabatini ter, con riferimento alle imprese non operanti in agricoltura e pesca, prevede che gli investimenti debbano essere riconducibili, in base al regolamento comunitario GBER, alla creazione di un nuovo stabilimento, oppure all’ampliamento di uno stabilimento esistente, oppure alla diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi, oppure alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, o infine all’acquisizione di attivi di uno stabilimento a determinate condizioni.

In merito all’ampliamento, il MISE ha precisato che la tipologia “ampliamento di uno stabilimento esistente” è configurabile qualora attraverso l’investimento venga ampliata la capacità produttiva dell’impresa.

Sabatini per il fotovoltaico

L’investimento può essere interamente coperto da finanziamento bancario o tramite leasing. L’operazione può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso. Il finanziamento deve essere di durata non superiore a 5 anni, di importo compreso tra 20 mila euro e 2 milioni di euro, gli stanziamenti devono essere interamente utilizzati per coprire gli investimenti ammissibili.

L’agevolazione Sabatini consiste di un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”.

 

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