Studio Associato S.r.l. | ATTENZIONE: Super ammortamento ed Iper ammortamento scadenza 31 12 2018
ULTIMI AGGIORNAMENTI
Archivio

ATTENZIONE: Super ammortamento ed Iper ammortamento scadenza 31 12 2018

Dicembre 20, 2018

***

IMPORTANTE  leggere con attenzione: procedure operative per Super Ammortamento ed Iper Ammortamento

Per quanto attiene il Super ammortamento, nella prossima finanziaria NON viene rifinanziato, pertanto, per poter beneficiare degli incentivi fiscali e’ necessario definire, o avviare l’investimento entro il 31 Dicembre 2018.

 

Per quanto attiene Iper ammortamento, con la prossima finanziaria, molto probabilmente, viene prorogato con tre differenti aliquote quali.:

  • 270% per gli investimenti effettuati dalle Imprese compresi fra Euro 0 ed Euro 2 milioni e mezzo;
  • 200% per gli investimenti effettuati dalle Imprese compresi fra 2 milioni e mezzo e 10 milioni;
  • 150% per gli investimenti effettuati dalle imprese compresi fra i 10 milioni ed i 20 milioni;

 

Sulla base di quanto sopra, pertanto, avremo un peso agevolativo, a grandi linee, di questo tenore:

  • Prima fascia di importo 38% circa
  • Seconda fascia (ipotizzando un investimento di 5 milioni) 30% circa
  • Terza fascia (ipotizzando un investimento di 10 milioni ) 27% circa
  • Quarta fascia (ipotizzando un investimento di 20 milioni) 19,7% circa

 

Sulla base di quanto sopra descritto, le imprese che intendono fruire delle attuali regole di ingaggio previste rispettivamente per Super ed Iper ammortamento, con consegne dei beni nel prossimo anno, dovranno tassativamente effettuare i seguenti passaggi operativi.

  1. Super ammortamento consegna ultima prevista per il 30 Giugno 2019;
  2. Iper ammortamento consegna ultima prevista al 31 Dicembre 2019;

 

In entrami i casi le imprese dovranno:

  • entro la fine del corrente esercizio 31 Dicembre 2018, provvedere al versamento di un acconto almeno pari al 20%
  • ed all’emissione di un ordine al fornitore, da quest’ultimo accettato sempre entro il 31 Dicembre pv.

 

Per quanto attiene l’acconto quest’ultimo può essere versato indistintamente dal cliente al fornitore, ovvero, alla Società di Leasing; nel caso in cui il contratto leasing venga stipulato in data successiva al versamento dell’acconto, lo stesso potrà essere compensato.

Ricordo che il contratto di locazione finanziaria può essere stipulato anche nel prossimo esercizio, fermo restando i termini previsti per le consegne sopra indicati.

 

Per quanto attiene, viceversa, l’ordine questo può essere indistintamente, o ordine diretto del cliente al fornitore, ovvero ordine della società di leasing con relativa conferma d’ordine accettata entro il 31 Dicembre pv. (Riferimento normativo ultimo, risoluzione n. 132-e Agenzia delle Entrate, del 24 Ottobre 2017).

 

In considerazione dei pochi giorni rimasti è consigliabile acquisire la relativa accettazione, da parte della ditta fornitrice tramite strumento che certifichi in maniera inequivocabile la data certa, (mail pec).

 

Nel caso in cui il cliente abbia versato un anticipo del 20 ed inviato un ordine diretto al fornitore, anche se il contratto viene stipulato nell’anno, fermo restando la compensazione dell’anticipo, o il suo versamento diretto con contestuale ripresa di quanto versato in precedenza al fornitore, se non si fosse in grado di ottenere una conferma dell’ordine della Società di Leasing entro il 31 Dicembre rimarrà valido l’ordine diretto del cliente al fornitore effettuato in precedenza.

 

Quanto sopra secondo il principio di non discriminazione degli investimenti in base alle modalità di effettuazione (Circolare 4-e del 2017 paragrafo 5.3).

 

Rimango a Vs completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

Iscriviti alla nostra newsletter e unisciti agli altri 2.043 iscritti.