Compensazioni crediti 4.0. – pubblicata FAQ Agenzia delle Entrate
Nei giorni scorsi, abbiamo comunicato che – con la risoluzione n. 19 E del 12 aprile – l’Agenzia delle entrate ha sospeso la compensazione dei crediti di imposta 4.0 per tutti gli investimenti effettuati negli anni 2023 e 2024.
Non solo, la sospensione risultava estesa anche agli investimenti 4.0 effettuati antecedentemente al 2023, la cui interconnessione però fosse avvenuta nel 2023 o quest’anno.
A seguito delle sollecitazioni di Confindustria Nazionale, ieri sera l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una FAQ di chiarimento.
L’Agenzia ha chiarito che, con riferimento agli investimenti effettuati:
- dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) (anno di riferimento 2021);
- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) (anno di riferimento 2022),
anche se l’interconnessione è avvenuta nel 2023 o nel 2024, è comunque possibile utilizzare in compensazione il relativo credito tramite modello F24, con codice 6936, indicando quale “anno di riferimento” l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.
Pertanto, per tutti gli investimenti 4.0 per i quali si configura come anno di riferimento il 2021 o 2022, a prescindere dalla data di interconnessione, è possibile procedere a compensare i crediti con il codice tributo 6936 per i beni strumentali 4.0 materiali e il codice 6937 per i beni strumentali 4.0 immateriali.
Sarà nostra cura aggiornarti in caso di altre pubblicazioni last minute.