Considerazione sul Piano di Transizione 5.0: vantaggi e criticità del nuovo credito d’imposta
Il Piano Transizione 5.0, disciplinato dall’articolo 38, D.L. 19/2024, si configura come un’opportunità per tutte le imprese che investono, nel biennio 2024-2025, in progetti di innovazione digitale ed energetica, offrendo un credito d’imposta di intensità fino al 45% e una base di calcolo potenzialmente ampia.
Il meccanismo incentivante appare, tuttavia, eccessivamente complesso, sia nei presupposti applicativi, sia nell’iter di ottenimento, col rischio di rivelarsi poco attrattivo soprattutto per le Pmi.
In attesa dell’emanazione del decreto attuativo del Mimit, di concerto col Mef (previsto entro il prossimo 1.4.2024 anche se il termine non è perentorio), si sintetizzano vantaggi e criticità della nuova agevolazione.
I vantaggi
Il credito d’imposta 5.0 rappresenta l’evoluzione potenziata, in chiave digitale ed energetica, del 4.0:
- prevede nove aliquote differenziate in funzione della fascia di investimenti complessivi e della riduzione dei consumi energetici conseguita, con intensità più elevate delle misure 4.0 (per investimenti complessivi fino a 2,5 milioni di euro le aliquote 5.0 variano dal 25% al 45% contro il 20% del 4.0);
- si applica a costi di diversa natura, con una base di calcolo potenzialmente molto ampia (un investimento di qualsiasi importo in assets digitali 4.0, in grado di ridurre i consumi energetici, offre la possibilità di agevolare investimenti in impianti di autoproduzione di energia per autoconsumo derivante da fonti rinnovabili e relativi impianti di stoccaggio dell’energia prodotta, nonché, con limitazioni, le spese di formazione esterna del personale nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi);
- agevola categorie di software ulteriori rispetto a quelle dell’Allegato B annessi alla L. 232/2016, ovvero i software per il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata o quelli che introducono meccanismi di efficienza energetica, nonché i gestionali acquistati insieme ad essi;
- consente, per impianti fotovoltaici dotati di alcune tipologie di moduli, la maggiorazione del costo sostenuto ai fini agevolativi (è ammissibile un costo pari al 120% e al 140% rispettivamente per quelli previsti all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), D.L. 181/2023);
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, ad eccezione del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica (ex articolo 16, D.L. 124/2023) e del credito d’imposta per investimenti 4.0 (ex articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020);
- è caratterizzato da regole di fruizione migliorative rispetto al 4.0, contemplando la possibilità di compensazione in F24 anche in unica soluzione, purché entro il 31.12.2025 (oltre tale data, la quota residua di credito andrà ripartita in 5 quote annuali di pari importo).
Le criticità
Dal punto di vista operativo la misura agevolativa è in stand by, in attesa che il decreto ministeriale ne chiarisca i cruciali aspetti tecnici e ne definisca in dettaglio gli aspetti procedurali.
Sotto il profilo tecnico, l’aspetto certamente più complesso è legato al principale presupposto applicativo dell’incentivo: la riduzione dei consumi energetici derivante da un investimento in assets digitali, beni strumentali nuovi materiali e/o immateriali 4.0.
L’accesso al credito d’imposta 5.0 presuppone, infatti, l’esistenza di una correlazione tra investimento in bene strumentale 4.0 e riduzione dei consumi energetici, a livello di processo (almeno pari al 5%) o di stabilimento produttivo in Italia (almeno pari al 3%), che non è frequentemente riscontrabile:
l’incentivo sarà tendenzialmente più accessibile per gli investimenti di sostituzione, rispetto agli investimenti finalizzati all’aumento della capacità produttiva, all’internalizzazione di processi o alla diversificazione.
Il tema attualmente più dibattuto riguarda la modalità di calcolo della riduzione dei consumi energetici, in relazione al parametro storico di riferimento, “i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti”, alla definizione di “scenari controfattuali” previsti per le imprese neocostituite e alla possibilità di applicarli anche in caso di nuovi processi e linee produttive, alla definizione del “processo interessato dall’investimento” rispetto al quale è possibile valutare il risparmio.
Dal punto di vista degli aspetti procedurali, gli elementi critici da tenere in considerazione sono i seguenti:
- le tempistiche stringenti e il rischio che il meccanismo di comunicazione preventiva al GSE comporti il rapido esaurimento delle risorse disponibili;
- la complessità dell’iter di ottenimento dell’agevolazione, che richiede il coordinamento di svariate figure professionali (EGE o ESCo, periti 4.0, revisori legali, formatori qualificati), molteplici comunicazioni al GSE e oneri documentali (è richiesta la “dicitura” sulle fatture, sui documenti di trasporto e gli altri documenti inerenti all’investimento);
- i costi di gestione dell’intera pratica tra certificazioni energetiche ex ante ed ex post, “attestazione dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute” e “certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e della corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa” (per le Pmi, i costi delle certificazioni energetiche saranno riconosciuti in aumento diretto del credito d’imposta fino a 10.000 euro; per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese della certificazione contabile saranno riconosciute in aumento del credito fino a 5.000 euro).
Il decreto attuativo dovrà definire puntualmente anche i requisiti dei certificatori/attestatori coinvolti e dei formatori qualificati, nonché meglio specificare l’iter di ottenimento e la funzione delle comunicazioni periodiche al GSE.
In sintesi, il Piano 5.0 appare un’opportunità per i progetti finalizzati alla duplice transizione digitale ed energetica, soprattutto in presenza di investimenti “trainati” in impianti di autoproduzione di energia da FER e formazione del personale.
L’effettivo ottenimento dell’agevolazione richiede, tuttavia, precisione e tempestività di progettazione dell’investimento e successiva realizzazione, puntualità e correttezza nella gestione degli adempimenti, efficace coordinamento delle figure professionali coinvolte.