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Beni agevolati, può bastare l’annotazione in fattura

Gennaio 16, 2024

Per gli investimenti agevolati non è necessario indicare la norma di riferimento sul Ddt se la fattura del fornitore, debitamente annotata, richiama gli estremi del documento.

Lo chiarisce il Mef nella risposta ad un question time in commissione Finanze alla Camera che supera, in un’ottica di semplificazione, le rigide regole indicate dalle Entrate nella risposta 270/2022.

Con la risposta al question time 5-01787, l’Amministrazione finanziaria torna ad occuparsi di un adempimento particolarmente laborioso posto a carico delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 e ordinari avvalendosi dei crediti di imposta previsti dalle leggi di bilancio del 2020 e del 2021.

Si tratta dell’obbligo di annotazione della norma agevolativa sulle fatture e sugli altri documenti di acquisto che il comma 195 della legge 160/2019 e il comma 1062 della legge 178/2020 prevedono come condizione di spettanza del beneficio.

Nella risposta a interpello 270/2022, l’agenzia delle Entrate, adottando una interpretazione estremamente rigorosa e letterale della disposizione, aveva affermato che anche il documento di trasporto, come la fattura, assolve la funzione di identificare l’investimento e deve dunque rispettare il medesimo obbligo.

La risposta 270 aveva pertanto richiesto alle imprese di annotare o far annotare dai fornitori la legge 160 o la legge 178 anche sui Ddt (documenti di trasporto) ricordando inoltre la possibilità, già prevista dalla risposta 438/2020, di regolarizzare ex post i documenti privi della apposita dicitura, purché l’integrazione avvenisse prima dell’avvio di una verifica.

Le istruzioni delle Entrate erano state da più parti criticate in quanto le fatture dei fornitori, su cui le imprese riportano (eventualmente mediante una annotazione ex post) il riferimento alle leggi agevolative, richiamano sistematicamente i Ddt emessi per scortare i beni, sicché imporre all’impresa investitrice una faticosa ricerca delle copie cartacee di tali documenti per duplicarvi una annotazione già riportata in fattura (pena il rischio di vedersi revocato il beneficio) non pareva fornire alcun ulteriore strumento di contrasto alle possibili frodi in materia di crediti di imposta. Tra l’altro, l’estensione di questo obbligo anche ai beni strumentali “ordinari”, che beneficiano dei tax credit ordinari del 10% o del 6% a seconda degli anni, comporta, soprattutto per le imprese medio grandi, una complicazione ulteriore dato che si tratta generalmente di un numero elevatissimo di singoli acquisti e dunque di fatture e Ddt da annotare.

Questa problematica è stata sottoposta al Mef il 9 gennaio 2024 in un question time in Commissione Finanze da parte degli onorevoli Gebhard e Pastorino, i quali hanno paventato il rischio che numerose imprese si vedano revocato l’incentivo a seguito della interpretazione fornita dalle Entrate nella risposta 270, chiedendo quali azioni si intendano assumere per scongiurare questa eventualità.

Il Ministero, sentita l’agenzia delle Entrate, dopo aver confermato che in generale anche sui Ddt deve essere apposto il riferimento normativo, ha tuttavia chiarito che l’obbligo in questione si intenderà comunque assolto, anche in assenza di una tale dicitura riportata nei Ddt, qualora la fattura emessa dal fornitore (sulla quale è sempre annotata la norma agevolativa) richiami in modo univoco il documento di trasporto.

L’interpretazione ministeriale è certamente da condividere in quanto semplifica drasticamente il lavoro amministrativo delle imprese senza limitare le attività di controllo del fisco.

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