Legge Stabilità 2017 – novita’ per credito imposta ricerca e sviluppo
Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo esce potenziato dall’operazione di restyling disposta dalla manovra per il 2017: la legge di Stabilità porta infatti il beneficio al 50% anche per la spesa intra muros delle aziende e innalza il tetto massimo per impresa a 20 milioni di euro, oltre a prorogarne la durata di un anno.
Introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (legge n. 190-2014) aggiornando il regime di aiuto istituito dal decreto Destinazione Italia e mai diventato operativo, il credito d’imposta è attualmente previsto per tutte le imprese – senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile – che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo fino al periodo in corso al 31 dicembre 2019.
La manovra per il 2017 proroga di un anno la validità dell’incentivo, estendendone la durata fino al periodo in corso al 31 dicembre 2020, e ammettendo all’agevolazione anche le imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese residenti o localizzate in altri Stati Ue, in Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996, aggiornata dal decreto del 9 agosto 2016.
L’intensità del beneficio – finora pari al 25% delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, e al 50% delle spese relative al personale altamente qualificato e relative a contratti di ricerca ‘extramuros’ – diventa pari al 50% per tutte le tipologie di spesa.
Inoltre, diventano ammissibili all’incentivo i costi relativi a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato che tecnico.
Quadruplica, infine, l’importo massimo dell’incentivo annuale riconoscibile a ciascun beneficiario, che passa dai precedenti 5 milioni a 20 milioni di euro.
Le nuove disposizioni, si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge di bilancio, avranno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.