ZES 2025: termine di utilizzo della quota integrativa
Il quadro normativo delineato dall’ultima Legge di Bilancio (Art. 1, commi 448-452, L. 199/2025) e dal successivo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (Prot. n. 56564 del 16 febbraio 2026) separa nettamente il destino dei due flussi finanziari relativi agli investimenti ZES Unica eseguiti nel 2025:
La dicotomia del Credito ZES 2025
| Quota Credito | Percentuale | Codice Tributo | Scadenza Utilizzo | Note Operative |
| Quota Ordinaria | 60,3811% | 7034 | Nessuna | Già disponibile nel cassetto fiscale; segue le regole ordinarie di compensazione senza scadenze fisse (salvo monitoraggio nel quadro RU). |
| Quota Integrativa / Aggiuntiva | 14,6189% | 7041 | 31 dicembre 2026 | Finestra di compensazione aperta dal 26 maggio 2026. I modelli F24 inviati oltre il 31/12/2026 saranno scartati. |
Profili di attenzione per lo Studio
Come rammentato dalla Risoluzione AdE n. 18 del 15 maggio 2026 (che ha istituito il codice tributo sussidiario 7041), la quota integrativa risponde al principio civilistico del “termine decadenziale stabilito dalla legge”.
N.B. Qualora la quota integrativa non venga integralmente compensata entro il 31 dicembre 2026, la frazione residua andrà definitivamente perduta, non essendo ammesso il riporto in avanti all’anno successivo.
La strategia consigliata per la gestione dei flussi F24 dei clienti è saturare prioritariamente la quota integrativa (cod. 7041) entro la fine dell’anno, congelando temporaneamente l’utilizzo della quota base (cod. 7034), che non soffre di analoga obsolescenza.

