Compensazione dei crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0: le regole per non sbagliare
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Compensazione dei crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0: le regole per non sbagliare
I crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0, ovvero il credito per investimenti in beni strumentali nuovi, il credito R&S&I&D e il credito Formazione 4.0, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, ma le specifiche regole di fruizione sono diversamente disciplinate dalle relative norme istitutive.
Ai fini di una corretta gestione delle compensazioni particolare attenzione va posta sui seguenti due elementi:
- il momento di decorrenza della fruizione e gli eventuali adempimenti a cui è subordinata;
- la durata del periodo minimo di compensazione e di conseguenza l’importo massimo annualmente compensabile.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi soggiace a regole di compensazione diverse a seconda della disciplina a cui risulta incardinato l’investimento, che dipende dal momento di effettuazione o dall’esistenza di una valida prenotazione.
Minimo comune denominatore è l’evento a cui è subordinata la fruizione:
- l’entrata in funzione del bene ordinario;
- l’interconnessione del bene 4.0 e l’eventuale acquisizione della perizia tecnica o dell’attestato di conformità.
Agli investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 15.11.2020 e a quelli prenotati entro il 15.11.2020 ed effettuati entro il 30.06.2021 si applica la disciplina dell’articolo 1, commi 184–197, L. 160/2019, che al comma 191 prevede:
- la compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione;
- in cinque quote annuali per investimenti in beni materiali, ordinari e 4.0;
- in tre quote annuali per investimenti in beni immateriali 4.0.
La disciplina di cui all’articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020 e ss.mm.ii., applicabile agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2025 e a quelli prenotati entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.06.2026, è caratterizzata, ai commi 1059 e 1059-bis, dalle seguenti regole di fruizione, nettamente più favorevoli al contribuente:
- compensazione a decorrere dall’anno di entrata in funzione o interconnessione;
- in tre quote annuali;
- con facoltà di utilizzo in unica quota per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 in beni materiali ordinari, ai sensi del comma 1059-bis dell’articolo 1, L. 178/2020, introdotto dal c.d. Decreto Sostegni-bis, nonché in beni immateriali ordinari esclusivamente per soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta antecedente all’entrata in funzione.
Per tutti i beni 4.0, in caso di interconnessione “tardiva”, è riconosciuta al contribuente la facoltà di fruizione anticipata del credito d’imposta dall’anno di entrata in funzione, secondo l’aliquota ridotta dei beni ordinari.
Nella circolare AdE 9/E/2021 viene riconosciuta al contribuente la possibilità di riporto in avanti della quota annuale inutilizzata, in tutto o in parte, nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale e sommandosi alla quota fruibile degli anni successivi.
Le regole di utilizzo del credito d’imposta R&S&I&D, disciplinato dall’articolo 1, commi 198–209, L. 160/2019 e ss.mm.ii. prevedono invece, al comma 204:
- la compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del credito ovvero di sostenimento dei costi ammissibili;
- in tre quote annuali di pari importo;
- subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile.
Infine il credito d’imposta Formazione 4.0, disciplinato dall’articolo 1, commi 46–56, L. 205/2017 e ss.mm.ii., soggiace alle seguenti regole di compensazione dell’articolo 5, comma 50, D.M. 04.05.2018 e dell’articolo 1, comma 214, L. 160/2019:
- compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili;
- anche in unica soluzione (non è prevista ripartizione in n quote annuali);
- subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile.
Per i crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0 l’effettiva fruizione resta subordinata alla duplice condizione, da soddisfare all’atto di ogni compensazione, di conformità alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di regolarità contributiva.
Alle compensazioni dei crediti del Piano Transizione 4.0 infine non si applicano i limiti ex articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (pari a 250.000 euro), dell’articolo 34 L. 388/2000 (stabilizzato a 2 milioni di euro dalla Legge di Bilancio 2022) e dell’articolo 31 D.L. 78/2010 (divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali per un ammontare superiore a 1.500 euro).
Regole di compensazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali | ||||
Tipologia di bene | Decorrenza | Quote annuali | Codice tributo | Anno di riferimento |
Beni materiali ordinari L.160/2019 | Anno successivo a quello di entrata in funzione | 5 | 6932 | Anno di entrata in funzione |
Beni materiali 4.0 L. 160/2019 |
Anno successivo a quello di interconnessione | 5 | 6933 | Anno di interconnessione |
Beni immateriali 4.0 L. 160/2019 |
Anno successivo a quello di interconnessione | 3 | 6934 | Anno di interconnessione |
Beni materiali ordinari L. 178/2020 dal 16.11.2020 al 31.12.2021 |
Anno di entrata in funzione | 1 | 6935 | Anno di entrata in funzione |
Beni immateriali ordinari L. 178/2020 dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro) |
Anno di entrata in funzione | 1 | 6935 | Anno di entrata in funzione |
Beni ordinari – altri casi | Anno di entrata in funzione | 3 | 6935 | Anno di entrata in funzione |
Beni materiali 4.0 | Anno di interconnessione | 3 | 6936 | Anno di interconnessione |
Beni immateriali 4.0 | Anno di interconnessione | 3 | 6937 | Anno di interconnessione |
Regole di compensazione del credito d’imposta R&S&I&D | ||||
Tipologia di attività ammissibile | Decorrenza | Quote annuali | Codice tributo | Anno di riferimento |
R&S – IT – Design | Periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del credito + post certificazione contabile |
3 | 6938 | Anno di maturazione del credito |
Maggiore quota credito R&S nelle regioni del Mezzogiorno |
6939 | |||
Maggiore quota credito R&S nelle regioni del Centro-Italia (solo per credito maturato nel 2020) |
6940 | |||
Regole di compensazione del credito d’imposta Formazione 4.0 | ||||
Tipologia di attività | Decorrenza | Quote annuali | Codice tributo | Anno di riferimento |
Formazione 4.0 | Periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese + post certificazione contabile |
1 | 6897 | Anno di maturazione del credito |