Cumulo incentivi ZES e Transizione 5.0: chiarimenti
Il divieto di doppio finanziamento è sempre esistito, non è una novità del PNRR, ma chiariamo puntualmente la situazione in oggetto con un caso concreto.
Ipotesi di cumulo tra diverse misure agevolative, considerando 100 il costo di un investimento:
- 60% da una prima sovvenzione (ad esempio il credito d’imposta ZES);
- 35% da una seconda sovvenzione (ad esempio il credito d’imposta transizione 5.0),
il secondo sostegno (in questo caso il 35%) interessa evidentemente la quota parte dell’investimento lasciata libera dalla prima sovvenzione (40), andandosi a sommare/cumulare fino ai limiti previsti dai diversi strumenti di finanziamento in funzione della natura dei sostegni utilizzati (massimale ESL previsto dalla Carta degli Aiuti 2022-2027 se trattasi di due aiuti di Stato, 100% del costo dell’investimento se trattasi di non aiuti).
A questo punto sembrerebbe tutto chiaro, se non fosse che gli “opinionisti” citati effettuano un calcolo misterioso, applicando l’aliquota del secondo sostegno (35%) alla sola quota libera dell’investimento (40) dando luogo a un sostegno del 16% (35% di 40) e non, invece, come prevede la normativa di riferimento sul costo dell’investimento (35% di 100).
Il risultato di cui sopra è che fatto 100 un investimento potremmo avere 60% di credito d’Imposta ZES + 35% di Credito d’Imposta Transizione 5.0 (procedura semplificata)
A nostro parere c’è poco da chiarire, il parere della Ragioneria Generale dello Stato, che è stata costretta a intervenire emanando una Circolare (la n. 33 del 31/12/2021), la cui chiarezza è esemplare.
“È opportuno, in primo luogo, precisare che le due nozioni sopra richiamate (doppio finanziamento e cumulo delle misure agevolative) si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili. In particolare, il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura”.
