Studio Associato S.r.l. | Regione Piemonte: contributi per impianti fotovoltaici
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Regione Piemonte: contributi per impianti fotovoltaici

Settembre 13, 2024

PR FESR 2021-2027 Promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese 2024 – Fondo 760

Codice fondo 760 – Anno 2024 – In vigore dal 22/05/2024 al 22/11/2024

Investimenti

L’Azione II.2.ii.2 Promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili prevede 5 linee di intervento:

a) impianti di cogenerazione ad alto rendimento, alimentati a fonti rinnovabili;
b) installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell’energia idraulica e solare-fotovoltaica;
c) installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica attraverso lo sfruttamento dell’energia dell’ambiente, geotermica, solare termica o da biomassa;
d) produzione di idrogeno verde da energia elettrica rinnovabile;
e) sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia prodotta di media e piccola taglia.

Sintesi incentivo

Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto

Incentivo

L’agevolazione può coprire fino al 100% dei costi ammissibili dell’investimento, con le seguenti caratteristiche: 

Micro e piccole imprese: finanziamento agevolato pari almeno al 70% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, erogato con risorse a valere sul FESR; la restante quota sarà costituita da una sovvenzione a fondo perduto, fino ad un massimo del 30% del valore del progetto in termini di costi ammissibili;

Medie Imprese: finanziamento agevolato pari almeno al 80% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, erogato con risorse a valere sul FESR; la restante quota sarà costituita da una sovvenzione a fondo perduto, fino ad un massimo del 20% del valore del progetto in termini di costi ammissibili;

Grandi imprese: finanziamento agevolato pari almeno al 90% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, erogato con risorse a valere sul FESR; la restante quota sarà costituita da una sovvenzione a fondo perduto, fino ad un massimo del 10% del valore del progetto in termini di costi ammissibili.

Spese ammissibili

Per ogni Azione, sono ammissibili esclusivamente le voci di seguito elencate:

  1. Spese per l’acquisto di macchinari e attrezzature o per fornitura di componenti: rientrano in questa voce la fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o alla realizzazione degli impianti o degli involucri edilizi ad alta efficienza; sono comprese le apparecchiature per la riduzione/eliminazione degli impatti ambientali nel rispetto del principio DNSH;
  2. Spese per installazione e posa in opera degli impianti: rientrano in questa voce le spese per l’installazione e posa in opera degli impianti, dei componenti degli involucri edilizi e dei sistemi di accumulo;
  3. Spese per opere edili [nel limite del 30% del totale della spesa ammessa sommando le suddette voci a) e b)]. Rientrano in questa voce:
    1. le opere edili ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto di finanziamento;
    1. gli interventi di messa in sicurezza (sismica o ambientale, ad esempio l’eliminazione di sorgenti potenzialmente inquinanti, come materiali contenenti amianto, serbatoi di combustibili dismessi, ecc.) degli impianti/edifici oggetto di agevolazione;
    1. le eventuali opere necessarie alla “resa a prova di clima” delle opere finanziate;
  4. Spese tecniche: rientrano in questa voce, sia per impianti sia per involucri edilizi, le spese per progettazione, direzione lavori, collaudo (es. Diagnosi energetica, Attestato di Prestazione Energetica dell’edificio, Certificazione degli impianti, ecc..). Le spese tecniche sono ammesse fino ad un massimo da calcolare secondo la formula: STA = Inv*[(30-4*LOG(Inv))/100], dove STA è la Spesa Tecnica Ammissibile e Inv è il costo totale dell’intervento (voci di spesa a + b + c). Per importi maggiori di 3.000.000 € si applica l’aliquota dei 3 milioni.

L’ESL ricavato per il finanziamento sommato al contributo a fondo perduto determina il valore dell’aiuto che deve essere considerato per la verifica del rispetto delle rispettive soglie a seconda della tipologia di aiuto utilizzata.

L’aiuto concesso ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 – art. 41 deve rispettare le intensità indicate nella tabella seguente:

Azione 2.II.ii.2 Promozione dellWutilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese
    Tipologia di interventoReg. (UE) 651/2014 Articolo applicabileIntensità massima dell’aiuto [ % ]
Micro e Piccola impresa  Media impresa  Grande impresa
a) impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/EU, qualificati CAR dal GSE, alimentati a fonti rinnovabili;  Art. 41  65  55  45
b) impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione, per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell’energia idraulica e solare- fotovoltaica, con relativa installazione sulla copertura di edifici esistenti o a terra in aree aventi destinazione d’uso non agricola alla data di presentazione della domanda di agevolazione      Art. 41      65      55      45
c) Installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica, comprese le pompe di calore conformi alla Direttiva 2018/2001 – ALL. VII, attraverso lo sfruttamento dell’energia dell’ambiente, geotermica, solare termica o da biomassa, questi ultimi realizzati in zone non soggette a procedure di infrazione di cui al par. 1.1;        Art. 41        65        55        45
d) produzione di idrogeno verde da energia elettrica rinnovabile, dove la capacità dell’elettrolizzatore non supera la capacità combinata delle unità di generazione da fonti rinnovabili;    Art. 41    65    55    45
e) sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia prodotta che assorbano, su base annua, almeno il 75% della energia prodotta da un impianto di generazione a fonte rinnovabile direttamente connesso.    Art. 41    50    40    30
d) produzione di idrogeno verde da energia elettrica rinnovabile, dove la capacità dell’elettrolizzatore non supera la capacità combinata delle unità di generazione da fonti rinnovabili;    Art. 41    65    55    45
e) sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia prodotta che assorbano, su base annua, almeno il 75% della energia prodotta da un impianto di generazione a fonte rinnovabile direttamente connesso.    Art. 41    50    40    30
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