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Compensazione dei crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0: le regole per non sbagliare

Aprile 14, 2022

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Compensazione dei crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0: le regole per non sbagliare

 

I crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0, ovvero il credito per investimenti in beni strumentali nuovi, il credito R&S&I&D e il credito Formazione 4.0, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, ma le specifiche regole di fruizione sono diversamente disciplinate dalle relative norme istitutive.

Ai fini di una corretta gestione delle compensazioni particolare attenzione va posta sui seguenti due elementi:

  • il momento di decorrenza della fruizione e gli eventuali adempimenti a cui è subordinata;
  • la durata del periodo minimo di compensazione e di conseguenza l’importo massimo annualmente compensabile.

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi soggiace a regole di compensazione diverse a seconda della disciplina a cui risulta incardinato l’investimento, che dipende dal momento di effettuazione o dall’esistenza di una valida prenotazione.

Minimo comune denominatore è l’evento a cui è subordinata la fruizione:

  • l’entrata in funzione del bene ordinario;
  • l’interconnessione del bene 4.0 e l’eventuale acquisizione della perizia tecnica o dell’attestato di conformità.

Agli investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 15.11.2020 e a quelli prenotati entro il 15.11.2020 ed effettuati entro il 30.06.2021 si applica la disciplina dell’articolo 1, commi 184–197, L. 160/2019, che al comma 191 prevede:

  • la compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione;
  • in cinque quote annuali per investimenti in beni materiali, ordinari e 4.0;
  • in tre quote annuali per investimenti in beni immateriali 4.0.

La disciplina di cui all’articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020 e ss.mm.ii., applicabile agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2025 e a quelli prenotati entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.06.2026, è caratterizzata, ai commi 1059 e 1059-bis, dalle seguenti regole di fruizione, nettamente più favorevoli al contribuente:

  • compensazione a decorrere dall’anno di entrata in funzione o interconnessione;
  • in tre quote annuali;
  • con facoltà di utilizzo in unica quota per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 in beni materiali ordinari, ai sensi del comma 1059-bis dell’articolo 1, L. 178/2020, introdotto dal c.d. Decreto Sostegni-bis, nonché in beni immateriali ordinari esclusivamente per soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta antecedente all’entrata in funzione.

Per tutti i beni 4.0, in caso di interconnessione “tardiva”, è riconosciuta al contribuente la facoltà di fruizione anticipata del credito d’imposta dall’anno di entrata in funzione, secondo l’aliquota ridotta dei beni ordinari.

Nella circolare AdE 9/E/2021 viene riconosciuta al contribuente la possibilità di riporto in avanti della quota annuale inutilizzata, in tutto o in parte, nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale e sommandosi alla quota fruibile degli anni successivi.

Le regole di utilizzo del credito d’imposta R&S&I&D, disciplinato dall’articolo 1, commi 198209, L. 160/2019 e ss.mm.ii. prevedono invece, al comma 204:

  • la compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del credito ovvero di sostenimento dei costi ammissibili;
  • in tre quote annuali di pari importo;
  • subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile.

Infine il credito d’imposta Formazione 4.0, disciplinato dall’articolo 1, commi 4656, L. 205/2017 e ss.mm.ii., soggiace alle seguenti regole di compensazione dell’articolo 5, comma 50, D.M. 04.05.2018 e dell’articolo 1, comma 214, L. 160/2019:

  • compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili;
  • anche in unica soluzione (non è prevista ripartizione in n quote annuali);
  • subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile.

Per i crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0 l’effettiva fruizione resta subordinata alla duplice condizione, da soddisfare all’atto di ogni compensazione, di conformità alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di regolarità contributiva.

Alle compensazioni dei crediti del Piano Transizione 4.0 infine non si applicano i limiti ex articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (pari a 250.000 euro), dell’articolo 34 L. 388/2000 (stabilizzato a 2 milioni di euro dalla Legge di Bilancio 2022) e dell’articolo 31 D.L. 78/2010 (divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali per un ammontare superiore a 1.500 euro).

Regole di compensazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Tipologia di bene Decorrenza Quote annuali Codice tributo Anno di riferimento
Beni materiali ordinari L.160/2019 Anno successivo a quello di entrata in funzione 5 6932 Anno di entrata in funzione
Beni materiali 4.0
L. 160/2019
Anno successivo a quello di interconnessione 5 6933 Anno di interconnessione
Beni immateriali 4.0
L. 160/2019
Anno successivo a quello di interconnessione 3 6934 Anno di interconnessione
Beni materiali ordinari
L. 178/2020
dal 16.11.2020 al 31.12.2021
Anno di entrata in funzione 1 6935 Anno di entrata in funzione
Beni immateriali ordinari
L. 178/2020
dal 16.11.2020 al 31.12.2021
(soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro)
Anno di entrata in funzione 1 6935 Anno di entrata in funzione
Beni ordinari – altri casi Anno di entrata in funzione 3 6935 Anno di entrata in funzione
Beni materiali 4.0 Anno di interconnessione 3 6936 Anno di interconnessione
Beni immateriali 4.0 Anno di interconnessione 3 6937 Anno di interconnessione
Regole di compensazione del credito d’imposta R&S&I&D
Tipologia di attività ammissibile Decorrenza Quote annuali Codice tributo Anno di riferimento
R&S – IT – Design Periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del credito
+
post certificazione contabile
3 6938 Anno di maturazione del credito
Maggiore quota credito R&S
nelle regioni del Mezzogiorno
6939
Maggiore quota credito R&S
nelle regioni del Centro-Italia
(solo per credito maturato nel 2020)
6940
Regole di compensazione del credito d’imposta Formazione 4.0
Tipologia di attività Decorrenza Quote annuali Codice tributo Anno di riferimento
Formazione 4.0 Periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese
+
post certificazione contabile
1 6897 Anno di maturazione del credito

 

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