Studio Associato S.r.l. | Decreto “Liquidità”: Le misure per il Fondo di garanzia
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Decreto “Liquidità”: Le misure per il Fondo di garanzia

Aprile 23, 2020

 

Con il Decreto Legge dell’8.4.2020 n. 23 (“decreto liquidità a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus) sono state previste ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario volte, fino al 31.12.2020, a facilitare il processo e ad incrementare il volume di concessione di finanziamenti alle imprese e agli esercenti arti e professioni, da parte di banche e altri intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito, mediante la concessione di garanzie statali per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia per le PMI

 

FONDO DI GARANZIA CENTRALE

L’art. 13 del DL 23/2020, sostituendosi all’art. 49 del DL 18/2020, che viene abrogato dal co. 12, reca una serie di modifiche temporanee alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, destinate a durare fino al 31.12.2020.

Innanzitutto, viene previsto che la garanzia sia concessa dal Fondo a titolo gratuito e non sia dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie, di cui all’art. 10 co. 2 del DM 6.3.2017.

L’importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da 2,5 a 5 milioni di euro.

La platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia viene estesa alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, laddove in via ordinaria possono accedervi soltanto le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249.

Premesso che restano in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria, la garanzia può essere concessa anche in favore di:

  • beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della disciplina bancaria, purché tale classificazione non sia precedente alla data del 31.1.2020;
  • beneficiari finali che, in data successiva al 31.12.2019, sono stati ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, di cui, rispettivamente, agli artt. 186-bis, 182-bis e 67 della legge fallimentare, purché alla data del 9.4.2020 le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

 

La Commissione europea ha autorizzato l’incrementato al 90% della percentuale di copertura di garanzia diretta e al 100% quella di riassicurazione con riguardo ai finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

  • un ammontare non superiore all’importo maggiore tra:
    • il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019;
    • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019 (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti);
    • il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento (attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario, ai sensi del DPR 445/2000) nei successivi 18 mesi (nei successivi 12 per le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499);
    • una durata fino a 72 mesi

La garanzia del 90% può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso:

  • in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro;
  • per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

Vengono altresì ammesse alla garanzia del Fondo, nella misura dell’80% per le garanzie dirette e del 90% per le garanzie di riassicurazione (a condizione che le sottostanti garanzie dirette non superino la percentuale massima dell’80%), le operazioni di finanziamento finalizzate alla rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
La circ. ABI 9.4.2020 n. 686 chiarisce che “ai fini dell’accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l’alimentazione del modulo economico-finanziario”, senza dunque l’applicazione del modulo andamentale.

 

Limitatamente alle richieste di garanzia per finanziamenti di importo non superiore a 25.000,00 euro (fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario) viene previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell’importo finanziato (previa autorizzazione della Commissione europea), purché:

  • il finanziamento preveda l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbia una durata fino a 72 mesi;
  • il soggetto finanziatore che richiede la garanzia applichi un tasso di interesse (o, nel caso di riassicurazione, un premio complessivo di garanzia) “che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento”.

Per questi finanziamenti fino ad un massimo di 25.000,00 euro, viene previsto anche un iter procedurale accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo.

Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale per finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità 
N.B. Modulo da inviare a banche, confidi o altri intermediari finanziari Allegato-4-bis

 

GARANZIA SACE
Oltre alle misure di temporaneo potenziamento e ampliamento degli interventi del Fondo centrale di garanzia per le PMI, il DL 23/2020, con il relativo art. 1, mette in campo, sempre con orizzonte temporale il 31.12.2020, anche la SACE spa, cui consente di rilasciare garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese.
Tra i soggetti beneficiari rientrano in questo caso non solo gli esercenti arti e professioni e le PMI (ossia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249 e con un totale di ricavi non superiore a 50 milioni di euro o un totale attivo non superiore a 43 milioni di euro), ma anche e soprattutto la grande impresa, posto che l’art. 1 del DL 23/2020 prevede espressamente che le PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, possano avvalersi delle garanzie di SACE spa solo dopo che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.

La garanzia rilasciata da SACE spa, ai sensi dell’art. 1 del DL 23/2020, non è gratuita (l’entità delle commissioni annuali è stabilita dal co. 2 lett. e) ed è rilasciata a condizione che il finanziamento:

  • sia di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per il beneficiario di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
  • sia di ammontare non superiore all’importo maggiore tra:
    • il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;
    • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio.

La garanzia copre:

  • il 90% del finanziamento, per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  • l’80% del finanziamento, per le imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro;
  • il 70% del finanziamento, per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
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